Art. 1.
(Pincìpi generali).

      1. Lo studio della musica, anche a carattere amatoriale, rappresenta un importante fattore educativo nel processo formativo della persona umana e costituisce un aspetto rilevante della cultura nazionale.
      2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni riconoscono alle attività musicali valore sociale e artistico e tutelano le istituzioni che ne promuovono l'insegnamento e la pratica, nel rispetto della libertà dell'arte, riconosciuta e garantita ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.